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Art.1) – E’ costituita in conformità alle vigenti disposizioni legislative un’Associazione culturale senza scopo di lucro con la denominazione:
ASSOCIAZIONE CULTURALE SARAS PER LA DIFESA E LA SALVAGUARDIA DELLA VITA SUL PIANETA TERRA E RICERCA E TESTIMONIANZA SULLA VITA EXTRATERRESTRE E I FENOMENI SOPRANNATURALI.
Nei documenti contabili sarà usata la denominazione abbreviata ASSOCIAZIONE CULTURALE "SARAS".
Art.2) – Gli associati possono decidere di trasferire la sede dell’Associazione nell’ambito dello stesso comune o nei comuni del territorio della Repubblica Italiana.
Art.3) – L’Associazione non ha scopi di lucro ed ha come oggetto sociale:
la ricerca, lo studio e l’informazione sulla vita e le civiltà extraterrestri, sulla loro organizzazione sociale, sul loro credo e la loro spiritualità;
la ricerca, lo studio e l’informazione sulla vita, ecosistema, evoluzione naturale del pianeta terra, del sistema solare e dell’Universo conosciuto;
la promozione e diffusione dei principi e valori per la difesa e lo sviluppo armonico della vita umana, animale ed ambientale sul nostro pianeta e nell’universo;
l’organizzazione culturale, ricreativa, del dopo lavoro e del tempo libero dei propri associati e delle loro famiglie. Per la realizzazione del suddetto oggetto sociale, l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:
la produzione, edizione e/o diffusione e/o vendita di libri e riviste riguardanti tali argomenti, nonché l’attività di editoria;
la gestione di reti radiofoniche e televisive, nonché la produzione e/o diffusione e/o vendita di programmi radiofonici e televisivi;
la produzione, edizione e/o diffusione e/o vendita di prodotti audio e video (cassette video e cassette audio) riguardanti i suddetti argomenti, nonché l’attività di editoria;
la promozione e la gestione di corsi, seminari, cineforum, conferenze e quant’altro si riterrà utile per la diffusione e la massima informazione sugli argomenti dell’oggetto sociale;
la gestione di spaccio alimentare, bar, mensa ad esclusivo uso e consumo degli associati;
l’organizzazione e la gestione di momenti ricreativi e culturali (es: gite, visite a luoghi di interesse storico, artistico e culturale, incontri e scambi culturali con organizzazioni e/o singoli individui di altre nazioni e razze). L’Associazione potrà avvalersi anche di mutui, contributi e sussidi prestati da persone fisiche ed enti pubblici e privati;
Art.4) – L’Associazione è duratura sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per delibera dell’Assemblea.
FONDO ASSOCIATIVO
Art.5) – Il fondo associativo è stabilito nella misura del versamento associativo dei soci fondatori al momento dell’atto costitutivo.
ASSOCIATI –AMMISSIONI – RECESSO – ESCLUSIONE
Art.6) – Il numero degli associati è illimitato. Gli associati a secondo delle mansioni che direttamente li coinvolgono nell’Associazione si distinguono:
Associati fondatori;
Associati collaboratori
Gli amici di SaraS.
Gli associati fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione e coloro che successivamente saranno ammessi con tale titolo. Possono essere associati fondatori coloro che impegnano direttamente la loro specializzazione, professione ed esperienza, per il conseguimento degli scopi pratici dell’Associazione, condividano anche la parte spirituale che li ha originati e che da essi è inscindibile.
I soci collaboratori sono quelle persone che, pur non impegnandosi direttamente nella ricerca e divulgazione dell’oggetto sociale di cui ai punti A, B, e C dell’art.3 ne condividono le idee ed apportano il loro contributo attivo saltuariamente.
Gli amici di SaraS sono quegli individui che appoggiano dall’esterno l’Associazione che quindi non sono annoverati come associati, ma che contribuiscono idealmente ed anche praticamente alla diffusione dei prodotti divulgati dall’Associazione.
Art.7) – Coloro che aspirano a divenire associati, devono presentare domanda scritta corredata dalla presentazione di un associato al Consiglio di Amministrazione il quale deciderà sull’ammissione dell’associato. L’aspirante associato dovrà in ogni caso impegnarsi a condividere lo statuto sociale ed a collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’eventuale diniego dovrà essere motivato,
Ogni associato apporterà annualmente un contributo differenziato tra gli associati fondatori e gli associati collaboratori, stabilito nella quantità e nelle modalità del Consiglio di Amministrazione, che darà adito alla sua effettiva appartenenza all’associazione.
Tale contributo sarà annoverato tra i ricavi dell’Associazione e quindi non darà adito a restituzione né a percepimento di interessi.
Il diritto di voto è pro capite e quindi non dettato dal possesso delle quote versate.
I minori di anni 18 possono accedere alla condizione di associato solo se presenteranno autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci, essi comunque non potranno rivestire nessuna carica statutaria.
Art.8) – Ogni associato potrà versare somme in aggiunta alla quota annuale come apporto volontario che non danno diritto alla restituzione né al percepimento di interessi ma è annoverato tra i ricavi dell’Associazione.
Art.9) – Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso o esclusione.
Art.10) – Il recesso è consentito all’associato in qualsiasi momento egli lo desideri.
Art.11) – L’esclusione avrà luogo nei casi di comportamenti contrari alla Costituzione ed alle leggi italiane, al rispetto della vita delle persone e della natura, alla morale ed al presente statuto. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
ESERCIZI SOCIALI
Art.12) – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art.13) – E’ compito del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente o di un suo delegato, approntare tutti gli adempimenti contabili di legge.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.14) – Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea Generale;
l’Assemblea Operativa;
il Consiglio di Amministrazione.
ASSEMBLEA
Art.15) – L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati e si riunisce con le seguenti competenze:
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
la nomina degli amministratori;
l’approvazione dei regolamenti.
L’Assemblea Generale è valida qualunque sia l’oggetto da trattare sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati in prima tanti associati che rappresentano i due terzi di associati fondatori, e per la seconda convocazione con la presenza di associati che rappresentano il cinquanta per cento più uno di associati fondatori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.
Art.16) – L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea dovrà essere convocata con urgenza e senza ritardo quando ne sia fatta domanda da almeno due quinti degli associati.
Art.17) – La convocazione dell’assemblea Generale sarà fatta mediante avviso affisso presso la sede sociale e da spedire o consegnare a mano agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso dovrà indicare gli argomenti dell’ordine del giorno, il giorno , il luogo e l’ora dell’adunanza e la data dell’eventuale seconda convocazione che potrà non avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso della sede sociale.
Art.18) – L’Assemblea Generale è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro associato designato dagli intervenuti. L’assemblea nomina un segretario.
Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.
Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l’assemblea deliberi a maggioranza.
Le nomine alle cariche sociali, sono fatte a maggioranza relativa salvo che avvengano per acclamazione.
Art.19) – Ciascun associato ha un voto.
Gli associati possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.
Ogni associato non può rappresentare più di altri due associati.
Si applica il dispositivo dell’art.2372 C.C.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.
Art.20) – L’Assemblea Operativa è composta dai soli associati fondatori. E’ di competenza dell’assemblea degli associati fondatori deliberare:
sulle modifiche allo statuto dell’associazione;
sulla nomina e poteri dei liquidatori;
sullo svolgimento, la gestione e la messa in opera delle attività dell’Associazione di cui ai commi A), B), C), D), E) dell’Art. 3).
L’Assemblea Operativa è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi degli associati fondatori.
Essa si riunisce periodicamente e predeterminatamente più volte a settimana, secondo le esigenze operative, ed è convocata verbalmente e presieduta dal Presidente o da un suo delegato.
Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza.
Per le deliberazioni riguardanti i commi A) e B) dell’Art.20) l’Assemblea Operativa viene convicata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso affisso presso la sede sociale e da spedire o consegnare a mano agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Avviso dovrà indicare gli argomenti dell’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e la data dell’eventuale seconda convocazione che potrà non avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L’Assemblea nomina un segretario.
Per la validità delle deliberazioni sul cambiamento dell’oggetto sociale oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti gli associati fondatori.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENZA
Art.21) – L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri scelti tra gli associati fondatori, il cui numero verrà determinato di volta in volta dall’assemblea. Essi durano in carica per un anno, salvo dimensioni, revoca o recesso.
Il Consiglio quando non vi abbia provveduto l’Assemblea Generale, nomina nel suo seno il Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento o delega del Presidente avrà i medesimi poteri del Presidente.
Art.22) – Al Presidente sono affidate la firma e la rappresentanza sociale anche in giudizio e nel caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente e nei limiti stabiliti dalla delega anche disgiuntamente al Consigliere delegato.
Il Presidente ha facoltà di avocare a sé per snellire le operazioni delle attività, la programmazione, gestione di tutte le attività sociali, rimettendo le sue decisioni di volta in volta al vaglio operativo dell’Assemblea Operativa.
Il presidente ha facoltà di avocare a sé per snellire le operazioni delle attività, la programmazione, gestione di tutte le attività sociali, rimettendo le sue decisioni di volta in volta al vaglio operativo dell’Assemblea Operativa.
Il Presidente è investito del potere di dividere in settori operativi le varie attività dell’Associazione, di nominare dei Responsabili Operativi dei vari settori e chiedere per essi la delega dei poteri amministrativi per i settori di cui sono responsabili.
I Responsabili Operativi di settore investiti dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni dell’Art.24), risponderanno in prima persona del loro operato di fronte agli Organi Statutari e, nei casi di infrazione delle leggi della Repubblica Italiana, di fronte agli Organi Giudiziari ed Amministrativi dello Stato.
Art.23) – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda motivata di almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da consegnare a mano non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e nei casi di urgenza a mezzo di telegramma, telefax o telefonata.
Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese per maggioranza di voti dei presenti.
Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.
Art.24) – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio ha facoltà di predisporre i regolamenti necessari al conseguimento degli scopi dell’Associazione, da approvarsi dall’Assemblea Generale.
SCIOGLIMENTO
Art.25) – In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi motivo, l’assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Art.26) – In caso di scioglimento della società l’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a scopi umanitari.
Art.27) – Per tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente atto valgono le disposizioni in materia delle leggi vigenti.
ASSEMBLEA
Art.15) – L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati e si riunisce con le seguenti competenze:
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
la nomina degli amministratori;
l’approvazione dei regolamenti.
L’Assemblea Generale è valida qualunque sia l’oggetto da trattare sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati in prima tanti associati che rappresentano i due terzi di associati fondatori, e per la seconda convocazione con la presenza di associati che rappresentano il cinquanta per cento più uno di associati fondatori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.
Art.16) – L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea dovrà essere convocata con urgenza e senza ritardo quando ne sia fatta domanda da almeno due quinti degli associati.
Art.17) – La convocazione dell’assemblea Generale sarà fatta mediante avviso affisso presso la sede sociale e da spedire o consegnare a mano agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso dovrà indicare gli argomenti dell’ordine del giorno, il giorno , il luogo e l’ora dell’adunanza e la data dell’eventuale seconda convocazione che potrà non avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso della sede sociale.
Art.18) – L’Assemblea Generale è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro associato designato dagli intervenuti. L’assemblea nomina un segretario.
Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.
Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l’assemblea deliberi a maggioranza.
Le nomine alle cariche sociali, sono fatte a maggioranza relativa salvo che avvengano per acclamazione.
Art.19) – Ciascun associato ha un voto.
Gli associati possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.
Ogni associato non può rappresentare più di altri due associati.
Si applica il dispositivo dell’art.2372 C.C.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.
Art.20) – L’Assemblea Operativa è composta dai soli associati fondatori. E’ di competenza dell’assemblea degli associati fondatori deliberare:
sulle modifiche allo statuto dell’associazione;
sulla nomina e poteri dei liquidatori;
sullo svolgimento, la gestione e la messa in opera delle attività dell’Associazione di cui ai commi A), B), C), D), E) dell’Art. 3).
L’Assemblea Operativa è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi degli associati fondatori.
Essa si riunisce periodicamente e predeterminatamente più volte a settimana, secondo le esigenze operative, ed è convocata verbalmente e presieduta dal Presidente o da un suo delegato.
Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza.
Per le deliberazioni riguardanti i commi A) e B) dell’Art.20) l’Assemblea Operativa viene convicata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso affisso presso la sede sociale e da spedire o consegnare a mano agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Avviso dovrà indicare gli argomenti dell’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e la data dell’eventuale seconda convocazione che potrà non avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L’Assemblea nomina un segretario.
Per la validità delle deliberazioni sul cambiamento dell’oggetto sociale oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti gli associati fondatori.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENZA
Art.21) – L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri scelti tra gli associati fondatori, il cui numero verrà determinato di volta in volta dall’assemblea. Essi durano in carica per un anno, salvo dimensioni, revoca o recesso.
Il Consiglio quando non vi abbia provveduto l’Assemblea Generale, nomina nel suo seno il Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento o delega del Presidente avrà i medesimi poteri del Presidente.
Art.22) – Al Presidente sono affidate la firma e la rappresentanza sociale anche in giudizio e nel caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente e nei limiti stabiliti dalla delega anche disgiuntamente al Consigliere delegato.
Il Presidente ha facoltà di avocare a sé per snellire le operazioni delle attività, la programmazione, gestione di tutte le attività sociali, rimettendo le sue decisioni di volta in volta al vaglio operativo dell’Assemblea Operativa.
Il presidente ha facoltà di avocare a sé per snellire le operazioni delle attività, la programmazione, gestione di tutte le attività sociali, rimettendo le sue decisioni di volta in volta al vaglio operativo dell’Assemblea Operativa.
Il Presidente è investito del potere di dividere in settori operativi le varie attività dell’Associazione, di nominare dei Responsabili Operativi dei vari settori e chiedere per essi la delega dei poteri amministrativi per i settori di cui sono responsabili.
I Responsabili Operativi di settore investiti dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni dell’Art.24), risponderanno in prima persona del loro operato di fronte agli Organi Statutari e, nei casi di infrazione delle leggi della Repubblica Italiana, di fronte agli Organi Giudiziari ed Amministrativi dello Stato.
Art.23) – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda motivata di almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da consegnare a mano non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e nei casi di urgenza a mezzo di telegramma, telefax o telefonata.
Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese per maggioranza di voti dei presenti.
Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.
Art.24) – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio ha facoltà di predisporre i regolamenti necessari al conseguimento degli scopi dell’Associazione, da approvarsi dall’Assemblea Generale.
SCIOGLIMENTO
Art.25) – In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi motivo, l’assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Art.26) – In caso di scioglimento della società l’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a scopi umanitari.
Art.27) – Per tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente atto valgono le disposizioni in materia delle leggi vigenti.